L’art 25, comma 1, lettera e-bis) prevede che la cartella sanitaria possa non essere reperibile, in tal caso il nuovo medico formulerà il proprio giudizio sulla base delle informazioni disponibili.
L’art 25, comma 1, lettera e-bis) prevede che la cartella sanitaria possa non essere reperibile, in tal caso il nuovo medico formulerà il proprio giudizio sulla base delle informazioni disponibili.